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Autonomia scolastica
Dal 2000 le istituzioni
scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno
una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.
Operano comunque nel rispetto delle norme generali sull'istruzione
emanate dallo Stato.
Le istituzioni scolastiche sono dirette da un dirigente scolastico e si
avvalgono di un apposito ufficio amministrativo (segreteria) anche per i
rapporti con il pubblico.
Ogni istituzione scolastica ha un proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF),
che rappresenta il piano di azione educativa e di istruzione della
scuola.
Le istituzioni scolastiche, per il loro funzionamento, hanno diritto di
ricevere fondi dallo Stato e possono anche ricevere risorse finanziarie
da Comuni, Province e Regioni o da altri enti e privati.
Regolamento
dell'autonomia scolastica
L'autonomia scolastica è
regolata da un'apposita disposizione (Regolamento) che ne definisce le
diverse modalità di attuazione.
Il Regolamento, oltre a dettare criteri e modalità per l'autonomia
didattica, organizzativa e gestionale, dà indicazioni su come ciascuna
istituzione scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta
Formativa (POF).
Il POF viene definito in questo modo: il Consiglio di Istituto raccoglie
proposte e pareri anche da parte delle famiglie, e delibera gli
indirizzi generali dell'attività della scuola. Sulla base di quegli
indirizzi generali, il Collegio dei docenti elabora il POF che, alla
fine, viene adottato ufficialmente dal Consiglio di Istituto.
Copia del POF viene consegnata alle famiglie al momento dell'iscrizione
alla scuola (art. 3).
I genitori partecipano al processo di attuazione e sviluppo
dell'autonomia assumendo le proprie responsabilità (art. 16).
Autonomia didattica e
organizzativa
All'interno del Regolamento
dell'autonomia scolastica vi sono norme che regolano l'autonomia
didattica (art. 4) e l'autonomia organizzativa (art. 5).
L'applicazione di queste norme è di diretta competenza della scuola che
vi dà attuazione con criteri di flessibilità, ma nel rispetto della
libertà di scelta educativa delle famiglie e, comunque, riconoscendo e
valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascun
alunno, e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del
successo formativo.
Le istituzioni scolastiche assicurano la realizzazione di iniziative di
recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e
professionale per gli alunni.
Quota di istituto del 20%
In base all'autonomia, le
istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle
discipline di insegnamento (le materie) per una quota pari al 20%.
Tale quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di
insegnamento (meno ore ad una disciplina che vengono assegnate ad
un'altra disciplina) oppure l'introduzione di una nuova disciplina di
studio.
Riferimenti normativi: Nota
prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006. |