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Organi collegiali
La scuola italiana si avvale di organi di gestione,
rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne
alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli
della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e
nazionale).
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della
categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi
collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di
collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di
classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di
circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi
collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per
corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.
La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è
affidata all'approvazione di appositi disegni di legge presentati in
Parlamento.
Consigli di classe
I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di
classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione
nella scuola dell'infanzia).
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro
rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi
per essere eletto.
L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente, mentre per i
consigli di circolo/istituto si svolge ogni triennio.
Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe,
formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento
dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione,
presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.
Consigli di circolo/istituto
I genitori possono altresì far parte, se eletti, dei
consigli di circolo/istituto. Tutti i genitori (padre e madre) hanno
diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed
è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
Assemblea dei genitori
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di
loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere
generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le
assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a
convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei
consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con
indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei
locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di
parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori
possono anche essere convocate dai docenti della classe.
Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art.
15 del D.lgs 297/1994
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